LO STATUTO
(Il testo include le modifiche deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci - Milano, 4 luglio 2005)

Art. 1 - Costituzione:
E’ costituita l’Associazione Italiana di Illuminazione – AIDI – con sede in Milano.

Art. 2 - Durata:
L’Associazione Italiana di Illuminazione non ha limitazioni di durata. Il suo eventuale scioglimento deve essere deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci con le modalità stabilite all’art. 26.

Art. 3 - Scopi e attività:
L’AIDI è un’Associazione di carattere culturale e si propone di diffondere la conoscenza di tutti gli aspetti legati all'illuminazione, di promuovere lo studio e di favorire lo sviluppo delle sue applicazioni, anche allo scopo di concorrere a creare i presupposti per migliori condizioni di vita e di lavoro.

A tal fine l’Associazione può:
a) costituire Sezioni territoriali il cui funzionamento è definito con apposito Regolamento
b) svolgere attività didattica, culturale e di divulgazione presso gli ambienti interessati mediante corsi di lezioni, cicli di conferenze, pubblicazioni, manifestazioni, mostre, congressi, ecc.
c) mantenere i necessari rapporti con Enti, Associazioni, Laboratori, Centri di Ricerca, Comitati e Commissioni nazionali e internazionali, che in Italia e all’estero svolgono attività direttamente o indirettamente connesse con lo sviluppo degli studi e delle applicazioni della illuminazione
d) promuovere indagini, istituire propri Comitati e Commissioni di Studio, creare Centri di Informa-zione, indire concorsi, assegnare premi ed intraprendere ogni altra iniziativa atta a facilitare il raggiungimento degli scopi statutari.

Esula dagli scopi dell’AIDI qualsiasi fine di lucro.

SOCI

Art. 4 - Soci individuali e collettivi:
I Soci dell’AIDI si suddividono in cinque categorie:
1) Soci individuali (tutte le persone interessate allo studio ed allo sviluppo della teoria e della pratica dell’illuminazione)
2) Soci collettivi “ordinari” (Aziende industriali o commerciali, Aziende pubbliche, Associazioni, Enti ed Amministrazioni pubbliche, Uffici pubblici, Università, Istituti, Scuole, Biblioteche, ecc.)
3) Soci collettivi “sostenitori” (tutte le Aziende e gli Enti di cui al punto 2 che hanno particolare interesse allo studio e allo sviluppo dell’illuminazione e che desiderano comunque sostenere l’azione dell’AIDI)
4) Soci collettivi “benemeriti” (tutte le Aziende e gli Enti di cui al punto 2 che desiderano fornire un contributo sostanziale alla vita e all’attività dell’AIDI e che si impegnano a versare una quota annua pari ad almeno due volte quella stabilita per i Soci collettivi sostenitori)
5) Soci collettivi “nazionali” (Aziende, Enti ed Associazioni in genere che, avendo interesse allo sviluppo dell’illuminotecnica sul piano nazionale e vasta sfera d’azione, desiderano apportare un contributo determinante alla vita e alle iniziative dell’AIDI).

Possono chiedere di diventare Soci dell’AIDI, in una delle categorie sopra indicate, persone, Aziende ed Enti di qualsiasi nazionalità con residenza o sede in Italia e all’estero.

Art. 5 - Ammissione dei Soci, doveri e diritti dei medesimi, recessione e perdita del diritto di Socio:
Per essere ammessi quali Soci dell’AIDI occorre che gli interessati presentino regolare domanda, indirizzandola alla sede dell’Associazione.
Salva la convalida da parte del Consiglio Direttivo (art. 18, lettera g), l’ammissione dei nuovi Soci ha effetto dopo il versamento della prima quota sociale.

I Soci sono impegnati a versare all’AIDI, nei termini di tempo specificati all’art. 24, le quote annue stabilite dal Consiglio Direttivo, ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le altre disposizioni emanate per disciplinare le attività dell’Associazione.
I Soci che siano in regola coi versamenti delle quote hanno diritto a :
- partecipare all’Assemblea Generale dei Soci
- partecipare alle elezioni delle cariche sociali
- partecipare alle adunanze, manifestazioni, viaggi, riunioni, corsi di istruzione, conferenze, congressi, alle condizioni di volta in volta stabilite
- presentare relazioni o memorie destinate alle riunioni o ai congressi
- ricevere gratuitamente o a condizioni di favore, che saranno di volta in volta stabilite, le pubblicazioni edite dalla Associazione.
Il Socio che intende recedere dall’AIDI deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata, tre mesi prima del termine di chiusura dell’esercizio finanziario (art. 25).
Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza del Socio moroso, o del Socio la cui posizione sia moralmente incompatibile con il permanere del vincolo associativo.

ORGANI E CARICHE SOCIALI

Art. 6 - Organi dell’Associazione:
Sono organi dell’AIDI:
a) l’Assemblea Generale dei Soci
b) il Presidente
c) il Consiglio Direttivo
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Gli organi di cui sopra sono assistiti, nell’espletamento delle loro funzioni, dal Segretario Generale e dal Tesoriere, nominati dal Consiglio Direttivo (art. 18 e art. 22).

Art. 7 - Cariche Sociali:
Le cariche sociali sono:
a) Presidente
b) Presidente Uscente
c) Vice Presidente
d) Membro del Consiglio Direttivo o Consigliere
e) Revisore dei Conti (effettivo o supplente).
Il Presidente Uscente è membro di diritto del Consiglio Direttivo; il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo (art. 18); il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo (art. 8).

Art. 8 - Durata delle cariche sociali e loro reintegrazione:
Le cariche sociali non sono remunerate. Le persone che le ricoprono durano in carica due anni e sono rieleggibili. Peraltro, al fine di favorire l’opportunità per tutte le componenti dell’AIDI di esprimersi al vertice dell’Associazione, il Presidente non può svolgere più di due mandati consecutivi.
Le cariche sociali scadono al 31 dicembre del secondo anno, a partire da quello di nomina incluso, e le persone che le ricoprono mantengono le funzioni e i poteri di ordinaria amministrazione fino alla convocazione di una Assemblea elettiva da indire entro sessanta giorni.
Alla eventuale reintegrazione delle cariche che si rendessero vacanti durante il biennio, esclusion fatta per il Presidente, provvede il Consiglio Direttivo con propria deliberazione (art. 20).
I nomi dei nuovi Consiglieri verranno portati a conoscenza dei Soci nel corso della prima Assemblea Generale che segue la seduta del Consiglio Direttivo nella quale sono avvenute le nomine e, a meno che nel corso di questa Assemblea Generale non venga presentata richiesta, sottoscritta da almeno un terzo dei Soci presenti, di procedere a una votazione di convalida, le nomine stesse si intendono automaticamente ratificate con detta comunicazione.
I nuovi eletti, nominati a biennio in corso, scadono alla fine del biennio stesso insieme agli altri Consiglieri.
Qualora nel corso del biennio il Presidente rassegni le dimissioni o non possa comunque, per qualsiasi ragione, esercitare il suo mandato, il Vice Presidente ne assume le funzioni e i poteri fino alla convocazione di una nuova Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente che assumerà i poteri fino al compimento del biennio.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 9 - Composizione dell’Assemblea:
L’Assemblea Generale è costituita dai Soci collettivi e individuali di tutte le categorie specificate all’art. 4 aventi diritto al voto. I Soci collettivi presenziano all’Assemblea con il loro legale rappresentante o con persona a ciò delegata; tutti i Soci, sia individuali che collettivi, possono poi farsi rappresentare per delega da altro Socio. Ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
Sono ammessi a partecipare all’Assemblea Generale con diritto di voto solo i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
Per le deliberazioni dell’Assemblea ciascun Socio, sia collettivo che individuale, dispone dei sottonotati voti:

1) Soci individuali 1 voto
2) Soci collettivi “ordinari” 10 voti
3) Soci collettivi “sostenitori” 20 voti
4) Soci collettivi “benemeriti” 40 voti
5) Soci collettivi “nazionali” 100 voti

Art. 10 - Compiti dell’Assemblea Generale:
L’Assemblea Generale:
a) elegge il Presidente
b) elegge i membri del Consiglio Direttivo
c) elegge i membri del Collegio dei Revisori dei
Conti ed il Presidente del Collegio stesso
d) ratifica i Consiglieri eletti per cooptazione dal Consiglio Direttivo in base a quanto disposto dall’art. 17
e) discute e delibera sulle relazioni, sui rendiconti e sui bilanci sociali annualmente presentati dal Consiglio Direttivo
f) delibera sulle direttive d’ordine generale in merito all’attività dell’AIDI
g) delibera su ogni altro argomento di carattere generale posto all’ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo
h) delibera sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Convocazione dell’Assemblea Generale:
L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente di norma una volta all’anno mediante avviso da spedirsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché degli argomenti da trattare.

Art. 12 - Validità dell’Assemblea Generale e modalità per le deliberazioni assembleari – Referendum:
L’Assemblea Generale è validamente costituita quando intervenga un numero di Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto (cioè dei Soci in regola col pagamento delle quote annuali). Se gli intervenuti non rappresentano il quorum suddetto, l’Assemblea passa in seconda convocazione, la quale può aversi anche nello stesso giorno e in ogni caso a non più di trenta giorni dalla prima convocazione.
In seconda convocazione l’Assemblea Generale delibera validamente su qualsiasi argomento all’ordine del giorno e quindi anche sulle modifiche allo Statuto (art. 13) e sullo scioglimento dell’Associazione (art. 26), qualunque sia il numero dei Soci in regola presenti o rappresentati per delega.
La data e l’ora della seconda convocazione possono essere fissate nello stesso avviso di convocazione della prima.
Le deliberazioni dell’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza semplice. Solo per deliberare la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la maggioranza qualificata.
Si ha la maggioranza semplice allorquando il numero dei voti favorevoli supera la metà del numero dei voti validi intendendosi per voti validi tutti i voti raccolti, ivi compresi quelli per delega, meno i voti nulli e le schede bianche.
Si ha la maggioranza qualificata allorquando il numero dei voti favorevoli supera i due terzi dei voti validi, intendendosi per voti validi tutti i voti raccolti, ivi compresi quelli per delega, meno i voti nulli e le schede bianche.
Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, l’Assemblea può essere invitata ad esprimere il suo voto per referendum.
L’Assemblea consultata per referendum delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci in regola che partecipano al referendum stesso.
Anche nel caso in cui l’Assemblea venga consultata per referendum le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, salvo quando si debba modificare lo Statuto o sciogliere l’Associazione, nel qual caso è necessaria la maggioranza qualificata.

Art. 13 - Modifiche allo Statuto:
Le modifiche allo Statuto dell’AIDI devono essere presentate dal Consiglio Direttivo ed essere approvate dall’Assemblea Generale a maggioranza qualificata (art. 12, sesto comma).

Art. 14 - Presidenza dell’Assemblea Generale – Verbali:
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell’AIDI, il quale nomina il Segretario della seduta, di regola nella persona del Segretario Generale dell’AIDI, e gli eventuali Scrutatori; in caso di impedimento del Presidente, l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente.
Delle riunioni e delle delibere dell’Assemblea Generale fanno fede i verbali, che devono essere sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario della seduta e dagli eventuali Scrutatori.

PRESIDENTE

Art. 15 - Compiti, funzioni e poteri del Presidente:
Il Presidente ha il compito di governare e coordinare tutta l’attività dell’Associazione, nonché di convocare e presiedere l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della AIDI a tutti gli effetti e il potere di conferire deleghe e mandati ad agire anche nei confronti degli uffici finanziari, nonchè di nominare avvocati o procuratori alle liti.
Egli propone per la nomina, che deve venire approvata dal Consiglio Direttivo, il Segretario Generale e il Tesoriere; nomina e revoca, se necessario, funzionari ed impiegati, ne stabilisce gli emolumenti ed emana ogni provvedimento concernente il personale.

Art. 16 - Comitato Esecutivo:
Il Presidente può farsi assistere, nello svolgimento delle sue funzioni, da un Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente tutte le volte che ne ravvisi la necessità o che un suo componente ne faccia richiesta motivata; il Comitato Esecutivo, inoltre, è convocato prima di ogni riunione del Consiglio Direttivo. Di tale Comitato fanno parte di diritto il Presidente Uscente e il Vice Presidente.
In aggiunta ai membri di diritto, il Comitato Esecutivo è composto da un massimo di sette membri nominati dal Presidente sentite le principali componenti dell’Associazione.
Alle sedute del Comitato Esecutivo assiste il Segretario Generale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 - Composizione del Consiglio Direttivo - Integrazione per cooptazione:
Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea Generale dei Soci, è costituito da un minimo di quindici ad un massimo di venticinque Membri. In questo numero sono compresi, nella loro qualità di Membri del Consiglio Direttivo, anche il Presidente, il Presidente Uscente e il Vice Presidente dell’Associazione.
Le modalità per la elezione dei componenti del Consiglio Direttivo sono quelle descritte nel Regolamento dell'Associazione salvaguardando sempre il criterio di dare ampia rappresentatività a tutte le componenti dell'Associazione stessa.
Qualora l’Assemblea Generale abbia eletto all’inizio del biennio un numero di Consiglieri inferiore a venticinque, il Consiglio Direttivo ha la facoltà, anche in più riprese, di integrarsi per cooptazione durante il periodo in cui si trova in carica, fino a raggiungere il massimo di venticinque Membri.
L’elezione dei nuovi Membri per cooptazione avviene per delibera consiliare presa a maggioranza (art. 20). I nomi dei nuovi Consiglieri verranno portati a conoscenza dei Soci nel corso della prima Assemblea Generale che segue la seduta del Consiglio Direttivo nella quale sono avvenute le nomine e, a meno che nel corso di questa Assemblea Generale non venga presentata richiesta, sottoscritta da almeno un terzo dei Soci presenti, di procedere ad una votazione di convalida, le nomine stesse si intendono automaticamente ratificate con detta comunicazione.
I nuovi Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio Direttivo a biennio in corso, scadono alla fine del biennio stesso insieme agli altri.

Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare quanto deliberato dall’Assemblea circa l’indirizzo generale dell’attività dell’AIDI, nonché di determinare e promuovere le iniziative da assumere per l’attuazione degli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e ha la facoltà di delegare al Presidente, al Segretario Generale o ad altri, anche disgiuntamente, tutti o alcuni dei suoi poteri, limitatamente all’ordinaria amministrazione.
Al Consiglio Direttivo spetta in particolare di:
a) presentare all’Assemblea i rendiconti e il bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario e deliberare sul bilancio preventivo per l’esercizio successivo, che verrà sottoposto, accompagnato da una relazione illustrativa, all’Assemblea Generale
b) definire nell’ultima seduta di ciascun biennio il numero massimo dei Consiglieri eleggibili ed i nomi da proporre per l'elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo che rimarranno in carica per il biennio successivo, secondo le modalità descritte nel Regolamento
c) nominare, su proposta del Presidente, il Vice Presidente
d) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere, anche fra persone estranee al Consiglio Direttivo
e) proporre all’Assemblea eventuali modifiche allo Statuto
f) emanare le norme applicative ed esecutive dello Statuto sociale che potranno eventualmente essere raggruppate in un Regolamento
g) deliberare sull’accettazione dei nuovi Soci e in particolare sull’accettazione dei Soci di nazionalità straniera o residenti all’estero e sulla relativa assegnazione alle categorie di cui all’art. 4
h) deliberare sulla radiazione dei Soci (art. 5)
i) deliberare, per le varie categorie dei Soci, la misura delle quote sociali occorrenti allo svolgimento del programma dell’Associazione
l) vigilare sull’osservanza dello Statuto.

Art. 19 - Riunioni e convocazione del Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo si raduna ogni volta che sia ritenuto necessario dal Presidente oppure venga richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri in carica e comunque almeno una volta all’anno.
La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente a mezzo di invito a domicilio contenente l’ordine del giorno, diramato almeno dieci giorni prima dell’adunanza.

Art. 20 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo – Verbali:
Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente più di un quarto dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, anche nel caso di nomina di Consiglieri per cooptazione (art. 17) o di reintegrazione di cariche vacanti (art. 8), vengono prese a maggioranza; si ha la maggioranza quando il numero dei voti favorevoli supera la metà del numero dei Consiglieri presenti oppure, nel caso in cui i voti favorevoli siano esattamente la metà del numero dei Consiglieri presenti, quando vi è voto favorevole del Presidente.
Il Consiglio Direttivo viene presieduto dal Presidente dell’AIDI (o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente), che nomina il Segretario della seduta, di regola nella persona del Segretario Generale.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo fanno fede i verbali che devono essere trascritti su appositi libri verbali e firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.

REVISORI DEI CONTI

Art. 21 - Collegio dei Revisori dei Conti:
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti; il suo Presidente, che deve essere uno dei tre membri effettivi, viene eletto, insieme agli altri membri del Collegio, dall’Assemblea Generale dei Soci (art. 10).
I Revisori dei Conti esercitano il controllo sulla gestione contabile dell’AIDI e in particolare vigilano sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla rispondenza del rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e alle disposizioni di legge. I Revisori dei Conti intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO GENERALE E TESORIERE

Art. 22 - Compiti del Segretario Generale e del Tesoriere:
Lo svolgimento della normale attività dell’AIDI è di competenza del Segretario Generale.
Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, potrà avvalersi della collaborazione di personale di concetto e d’ordine a seconda del programma di lavoro da svolgere; al Segretario Generale competono tutte le mansioni organizzative e le relazioni con i Soci e i Terzi, con i poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo (art. 18).
Il Tesoriere è pure nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente; al Tesoriere compete la gestione contabile dell’Associazione, la formazione dei rendiconti e dei bilanci consuntivi di ciascun esercizio e la preparazione dei bilanci preventivi da sottoporre al Consiglio Direttivo.
Il Segretario Generale e il Tesoriere assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.

FONDO SOCIALE, QUOTE E DURATA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 23 - Fondo Sociale:
Il Fondo dell’AIDI è costituito da:
a) quote annuali di associazione versate dai Soci
b) contributi volontari integrativi, sovvenzioni periodiche e una tantum, sussidi, lasciti, donazioni, ecc.
c) eventuali proventi per prestazioni diverse, vendita di pubblicazioni o altro
d) interessi, redditi e ogni altro provento.

Art. 24 - Quote sociali:
Le quote sociali annue, stabilite dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di Soci (art. 4), dovranno essere versate di norma entro il 1° trimestre di ogni anno.
Se il versamento non viene effettuato entro il 30 giugno dell’anno di competenza, il Socio inadempiente potrà essere segnalato come moroso al Consiglio Direttivo per i provvedimenti del caso.

Art. 25 - Durata dell’esercizio finanziario:
L’esercizio finanziario dell’AIDI ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 26 - Modalità per lo scioglimento:
Lo scioglimento dell’AIDI può essere proposto dal Consiglio Direttivo, previa approvazione dei tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo stesso, o richiesto mediante domanda sottoscritta da almeno un quarto dei Soci.
Lo scioglimento viene deliberato dall’Assemblea Generale a maggioranza qualificata (art. 12, sesto comma).
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, delibererà circa le modalità della liquidazione e dell’assegnazione delle eventuali attività.
 
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