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LO STATUTO
(Il testo include le modifiche deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci - Milano, 4 luglio 2005)
Art. 1 -
Costituzione: E’ costituita l’Associazione Italiana di Illuminazione –
AIDI – con sede in Milano.
Art. 2 -
Durata: L’Associazione Italiana di Illuminazione non ha limitazioni
di durata. Il suo eventuale scioglimento deve essere
deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci con le modalità
stabilite all’art. 26.
Art. 3 -
Scopi e attività:
L’AIDI è un’Associazione di carattere culturale e si propone
di diffondere la conoscenza di tutti gli aspetti legati
all'illuminazione, di promuovere lo studio e di favorire lo
sviluppo delle sue applicazioni, anche allo scopo di
concorrere a creare i presupposti per migliori condizioni di
vita e di lavoro.
A tal fine l’Associazione può:
a) costituire Sezioni territoriali il cui funzionamento è definito con apposito Regolamento
b) svolgere attività didattica, culturale e di divulgazione presso gli ambienti interessati mediante corsi di
lezioni, cicli di conferenze, pubblicazioni, manifestazioni,
mostre, congressi, ecc.
c) mantenere i necessari rapporti con Enti, Associazioni, Laboratori, Centri di Ricerca, Comitati e
Commissioni nazionali e internazionali, che in
Italia e all’estero svolgono attività direttamente o
indirettamente connesse con lo sviluppo degli
studi e delle applicazioni della illuminazione
d) promuovere indagini, istituire propri Comitati e
Commissioni di Studio, creare Centri di Informa-zione,
indire concorsi, assegnare premi ed intraprendere ogni altra iniziativa atta a facilitare il raggiungimento degli scopi statutari.
Esula dagli scopi dell’AIDI qualsiasi fine di lucro.
SOCI
Art. 4 -
Soci individuali e collettivi:
I Soci dell’AIDI si suddividono in cinque categorie:
1) Soci individuali (tutte le persone interessate allo
studio ed allo sviluppo della teoria e della pratica
dell’illuminazione)
2) Soci collettivi “ordinari” (Aziende industriali o
commerciali, Aziende pubbliche, Associazioni, Enti ed Amministrazioni pubbliche, Uffici pubblici,
Università, Istituti, Scuole, Biblioteche, ecc.)
3) Soci collettivi “sostenitori” (tutte le Aziende e gli
Enti di cui al punto 2 che hanno particolare interesse
allo studio e allo sviluppo dell’illuminazione e che
desiderano comunque sostenere l’azione dell’AIDI)
4) Soci collettivi “benemeriti” (tutte le Aziende e gli
Enti di cui al punto 2 che desiderano fornire un contributo sostanziale alla vita e all’attività dell’AIDI e
che si impegnano a versare una quota annua pari ad
almeno due volte quella stabilita per i Soci collettivi
sostenitori)
5) Soci collettivi “nazionali” (Aziende, Enti ed Associazioni in genere che, avendo interesse allo sviluppo dell’illuminotecnica sul piano nazionale e vasta
sfera d’azione, desiderano apportare un contributo
determinante alla vita e alle iniziative dell’AIDI).
Possono chiedere di diventare Soci dell’AIDI, in una delle
categorie sopra indicate, persone, Aziende ed Enti di
qualsiasi nazionalità con residenza o sede in Italia e
all’estero.
Art. 5 -
Ammissione dei Soci, doveri e diritti dei medesimi,
recessione e perdita del diritto di Socio:
Per essere ammessi quali Soci dell’AIDI occorre che gli
interessati presentino regolare domanda, indirizzandola alla
sede dell’Associazione.
Salva la convalida da parte del Consiglio Direttivo (art.
18, lettera g), l’ammissione dei nuovi Soci ha effetto dopo
il versamento della prima quota sociale.
I Soci sono impegnati a versare all’AIDI, nei termini di
tempo specificati all’art. 24, le quote annue stabilite dal
Consiglio Direttivo, ad osservare il presente Statuto, i
regolamenti e le altre disposizioni emanate per disciplinare
le attività dell’Associazione.
I Soci che siano in regola coi versamenti delle quote hanno
diritto a :
- partecipare all’Assemblea Generale dei Soci
- partecipare alle elezioni delle cariche sociali
- partecipare alle adunanze, manifestazioni, viaggi,
riunioni, corsi di istruzione, conferenze, congressi,
alle condizioni di volta in volta stabilite
- presentare relazioni o memorie destinate alle
riunioni o ai congressi
- ricevere gratuitamente o a condizioni di favore,
che saranno di volta in volta stabilite, le pubblicazioni
edite dalla Associazione.
Il Socio che intende recedere dall’AIDI deve darne
comunicazione al Consiglio Direttivo, con lettera
raccomandata, tre mesi prima del termine di chiusura
dell’esercizio finanziario (art. 25).
Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza del Socio
moroso, o del Socio la cui posizione sia moralmente
incompatibile con il permanere del vincolo associativo.
ORGANI E CARICHE SOCIALI
Art. 6 -
Organi dell’Associazione:
Sono organi dell’AIDI:
a) l’Assemblea Generale dei Soci
b) il Presidente
c) il Consiglio Direttivo
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Gli organi di cui sopra sono assistiti, nell’espletamento
delle loro funzioni, dal Segretario Generale e dal
Tesoriere, nominati dal Consiglio Direttivo (art. 18 e art.
22).
Art. 7 -
Cariche Sociali:
Le cariche sociali sono:
a) Presidente
b) Presidente Uscente
c) Vice Presidente
d) Membro del Consiglio Direttivo o Consigliere
e) Revisore dei Conti (effettivo o supplente).
Il Presidente Uscente è membro di diritto del Consiglio
Direttivo; il Vice Presidente è nominato dal Consiglio
Direttivo (art. 18); il Vice Presidente sostituisce il
Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo (art. 8).
Art. 8 -
Durata delle cariche sociali e loro reintegrazione:
Le cariche sociali non sono remunerate. Le persone che le
ricoprono durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Peraltro, al fine di favorire l’opportunità per tutte le
componenti dell’AIDI di esprimersi al vertice
dell’Associazione, il Presidente non può svolgere più di due
mandati consecutivi.
Le cariche sociali scadono al 31 dicembre del secondo anno,
a partire da quello di nomina incluso, e le persone che le
ricoprono mantengono le funzioni e i poteri di ordinaria
amministrazione fino alla convocazione di una Assemblea
elettiva da indire entro sessanta giorni.
Alla eventuale reintegrazione delle cariche che si
rendessero vacanti durante il biennio, esclusion fatta per
il Presidente, provvede il Consiglio Direttivo con propria
deliberazione (art. 20).
I nomi dei nuovi Consiglieri verranno portati a conoscenza
dei Soci nel corso della prima Assemblea Generale che segue
la seduta del Consiglio Direttivo nella quale sono avvenute
le nomine e, a meno che nel corso di questa Assemblea
Generale non venga presentata richiesta, sottoscritta da
almeno un terzo dei Soci presenti, di procedere a una
votazione di convalida, le nomine stesse si intendono
automaticamente ratificate con detta comunicazione.
I nuovi eletti, nominati a biennio in corso, scadono alla
fine del biennio stesso insieme agli altri Consiglieri.
Qualora nel corso del biennio il Presidente rassegni le
dimissioni o non possa comunque, per qualsiasi ragione,
esercitare il suo mandato, il Vice Presidente ne assume le
funzioni e i poteri fino alla convocazione di una nuova
Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente che assumerà i
poteri fino al compimento del biennio.
ASSEMBLEA GENERALE
Art. 9 -
Composizione dell’Assemblea:
L’Assemblea Generale è costituita dai Soci collettivi e
individuali di tutte le categorie specificate all’art. 4
aventi diritto al voto. I Soci collettivi presenziano
all’Assemblea con il loro legale rappresentante o con
persona a ciò delegata; tutti i Soci, sia individuali che
collettivi, possono poi farsi rappresentare per delega da
altro Socio. Ciascun Socio non può essere portatore di più
di tre deleghe.
Sono ammessi a partecipare all’Assemblea Generale con
diritto di voto solo i Soci in regola con il pagamento delle
quote sociali.
Per le deliberazioni dell’Assemblea ciascun Socio, sia
collettivo che individuale, dispone dei sottonotati voti:
1) Soci individuali 1 voto
2) Soci collettivi “ordinari” 10 voti
3) Soci collettivi “sostenitori” 20 voti
4) Soci collettivi “benemeriti” 40 voti
5) Soci collettivi “nazionali” 100 voti
Art. 10 -
Compiti dell’Assemblea Generale:
L’Assemblea Generale:
a) elegge il Presidente
b) elegge i membri del Consiglio Direttivo
c) elegge i membri del Collegio dei Revisori dei
Conti ed il Presidente del Collegio stesso
d) ratifica i Consiglieri eletti per cooptazione dal
Consiglio Direttivo in base a quanto disposto
dall’art. 17
e) discute e delibera sulle relazioni, sui rendiconti e sui
bilanci sociali annualmente presentati dal Consiglio
Direttivo
f) delibera sulle direttive d’ordine generale in merito
all’attività dell’AIDI
g) delibera su ogni altro argomento di carattere generale
posto all’ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo
h) delibera sulle modifiche allo Statuto proposte dal
Consiglio Direttivo.
Art. 11 -
Convocazione dell’Assemblea Generale:
L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente di norma una
volta all’anno mediante avviso da spedirsi almeno 15 giorni
prima di quello fissato per la riunione, contenente
l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo
dell’adunanza, nonché degli argomenti da trattare.
Art. 12 -
Validità dell’Assemblea Generale e modalità
per le
deliberazioni assembleari – Referendum:
L’Assemblea Generale è validamente costituita quando
intervenga un numero di Soci che rappresentino in proprio o
per delega almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto
(cioè dei Soci in regola col pagamento delle quote annuali).
Se gli intervenuti non rappresentano il quorum suddetto,
l’Assemblea passa in seconda convocazione, la quale può
aversi anche nello stesso giorno e in ogni caso a non più di
trenta giorni dalla prima convocazione.
In seconda convocazione l’Assemblea Generale delibera
validamente su qualsiasi argomento all’ordine del giorno e
quindi anche sulle modifiche allo Statuto (art. 13) e sullo
scioglimento dell’Associazione (art. 26), qualunque sia il
numero dei Soci in regola presenti o rappresentati per
delega.
La data e l’ora della seconda convocazione possono essere
fissate nello stesso avviso di convocazione della prima.
Le deliberazioni dell’Assemblea, sia in prima che in seconda
convocazione, sono prese a maggioranza semplice. Solo per
deliberare la modifica dello Statuto o lo scioglimento
dell’Associazione è necessaria la maggioranza qualificata.
Si ha la maggioranza semplice allorquando il numero dei voti
favorevoli supera la metà del numero dei voti validi
intendendosi per voti validi tutti i voti raccolti, ivi
compresi quelli per delega, meno i voti nulli e le schede
bianche.
Si ha la maggioranza qualificata allorquando il numero dei
voti favorevoli supera i due terzi dei voti validi,
intendendosi per voti validi tutti i voti raccolti, ivi
compresi quelli per delega, meno i voti nulli e le schede
bianche.
Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno,
l’Assemblea può essere invitata ad esprimere il suo voto per
referendum.
L’Assemblea consultata per referendum delibera validamente
qualunque sia il numero dei Soci in regola che partecipano
al referendum stesso.
Anche nel caso in cui l’Assemblea venga consultata per
referendum le deliberazioni sono prese a maggioranza
semplice, salvo quando si debba modificare lo Statuto o
sciogliere l’Associazione, nel qual caso è necessaria la
maggioranza qualificata.
Art. 13 -
Modifiche allo Statuto:
Le modifiche allo Statuto dell’AIDI devono essere presentate
dal Consiglio Direttivo ed essere approvate dall’Assemblea
Generale a maggioranza qualificata (art. 12, sesto comma).
Art. 14 -
Presidenza dell’Assemblea Generale – Verbali:
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell’AIDI,
il quale nomina il Segretario della seduta, di regola nella
persona del Segretario Generale dell’AIDI, e gli eventuali
Scrutatori; in caso di impedimento del Presidente,
l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente.
Delle riunioni e delle delibere dell’Assemblea Generale
fanno fede i verbali, che devono essere sottoscritti dal
Presidente dell’Assemblea, dal Segretario della seduta e
dagli eventuali Scrutatori.
PRESIDENTE
Art. 15 -
Compiti, funzioni e poteri del Presidente:
Il Presidente ha il compito di governare e coordinare tutta
l’attività dell’Associazione, nonché di convocare e
presiedere l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della AIDI a tutti
gli effetti e il potere di conferire deleghe e mandati ad
agire anche nei confronti degli uffici finanziari, nonchè di
nominare avvocati o procuratori alle liti.
Egli propone per la nomina, che deve venire approvata dal
Consiglio Direttivo, il Segretario Generale e il Tesoriere;
nomina e revoca, se necessario, funzionari ed impiegati, ne
stabilisce gli emolumenti ed emana ogni provvedimento
concernente il personale.
Art. 16 -
Comitato Esecutivo:
Il Presidente può farsi assistere, nello svolgimento delle
sue funzioni, da un Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente tutte le
volte che ne ravvisi la necessità o che un suo componente ne
faccia richiesta motivata; il Comitato Esecutivo, inoltre, è
convocato prima di ogni riunione del Consiglio Direttivo. Di
tale Comitato fanno parte di diritto il Presidente Uscente e
il Vice Presidente.
In aggiunta ai membri di diritto, il Comitato Esecutivo è
composto da un massimo di sette membri nominati dal
Presidente sentite le principali componenti
dell’Associazione.
Alle sedute del Comitato Esecutivo assiste il Segretario
Generale.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17 -
Composizione del Consiglio Direttivo -
Integrazione per cooptazione:
Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea Generale dei
Soci, è costituito da un minimo di quindici ad un massimo di
venticinque Membri. In questo numero sono compresi, nella
loro qualità di Membri del Consiglio Direttivo, anche il
Presidente, il Presidente Uscente e il Vice Presidente
dell’Associazione.
Le modalità per la elezione dei componenti del Consiglio
Direttivo sono quelle descritte nel Regolamento
dell'Associazione salvaguardando sempre il criterio di dare
ampia rappresentatività a tutte le componenti
dell'Associazione stessa.
Qualora l’Assemblea Generale abbia eletto all’inizio del
biennio un numero di Consiglieri inferiore a venticinque, il
Consiglio Direttivo ha la facoltà, anche in più riprese, di
integrarsi per cooptazione durante il periodo in cui si
trova in carica, fino a raggiungere il massimo di
venticinque Membri.
L’elezione dei nuovi Membri per cooptazione avviene per
delibera consiliare presa a maggioranza (art. 20). I nomi
dei nuovi Consiglieri verranno portati a conoscenza dei Soci
nel corso della prima Assemblea Generale che segue la seduta
del Consiglio Direttivo nella quale sono avvenute le nomine
e, a meno che nel corso di questa Assemblea Generale non
venga presentata richiesta, sottoscritta da almeno un terzo
dei Soci presenti, di procedere ad una votazione di
convalida, le nomine stesse si intendono automaticamente
ratificate con detta comunicazione.
I nuovi Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio
Direttivo a biennio in corso, scadono alla fine del biennio
stesso insieme agli altri.
Art. 18 -
Compiti del Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare quanto
deliberato dall’Assemblea circa l’indirizzo generale
dell’attività dell’AIDI, nonché di determinare e promuovere
le iniziative da assumere per l’attuazione degli scopi
sociali.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l’ordinaria e
straordinaria amministrazione dell’Associazione e ha la
facoltà di delegare al Presidente, al Segretario Generale o
ad altri, anche disgiuntamente, tutti o alcuni dei suoi
poteri, limitatamente all’ordinaria amministrazione.
Al Consiglio Direttivo spetta in particolare di:
a) presentare all’Assemblea i rendiconti e il bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario e
deliberare sul bilancio preventivo per l’esercizio
successivo, che verrà sottoposto, accompagnato da
una relazione illustrativa, all’Assemblea Generale
b) definire nell’ultima seduta di ciascun biennio il numero massimo dei Consiglieri eleggibili ed i nomi da
proporre per l'elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo che rimarranno in carica
per il biennio successivo, secondo le modalità descritte nel Regolamento
c) nominare, su proposta del Presidente, il Vice Presidente
d) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario
Generale e il Tesoriere, anche fra persone estranee
al Consiglio Direttivo
e) proporre all’Assemblea eventuali modifiche allo Statuto
f) emanare le norme applicative ed esecutive dello Statuto sociale che potranno eventualmente essere raggruppate in un Regolamento
g) deliberare sull’accettazione dei nuovi Soci e in particolare sull’accettazione dei Soci di nazionalità
straniera o residenti all’estero e sulla relativa assegnazione alle categorie di cui all’art. 4
h) deliberare sulla radiazione dei Soci (art. 5)
i) deliberare, per le varie categorie dei Soci, la misura delle quote sociali occorrenti allo svolgimento
del programma dell’Associazione
l) vigilare sull’osservanza dello Statuto.
Art. 19 -
Riunioni e convocazione del Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo si raduna ogni volta che sia ritenuto
necessario dal Presidente oppure venga richiesto da almeno
un terzo dei Consiglieri in carica e comunque almeno una
volta all’anno.
La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal
Presidente a mezzo di invito a domicilio contenente l’ordine
del giorno, diramato almeno dieci giorni prima
dell’adunanza.
Art. 20 -
Deliberazioni del Consiglio Direttivo – Verbali:
Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente più
di un quarto dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, anche nel caso di
nomina di Consiglieri per cooptazione (art. 17) o di
reintegrazione di cariche vacanti (art. 8), vengono prese a
maggioranza; si ha la maggioranza quando il numero dei voti
favorevoli supera la metà del numero dei Consiglieri
presenti oppure, nel caso in cui i voti favorevoli siano
esattamente la metà del numero dei Consiglieri presenti,
quando vi è voto favorevole del Presidente.
Il Consiglio Direttivo viene presieduto dal Presidente
dell’AIDI (o, in caso di suo impedimento, dal Vice
Presidente), che nomina il Segretario della seduta, di
regola nella persona del Segretario Generale.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo fanno fede i
verbali che devono essere trascritti su appositi libri
verbali e firmati dal Presidente e dal Segretario della
seduta.
REVISORI DEI CONTI
Art. 21 -
Collegio dei Revisori dei Conti:
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri
effettivi e da due membri supplenti; il suo Presidente, che
deve essere uno dei tre membri effettivi, viene eletto,
insieme agli altri membri del Collegio, dall’Assemblea
Generale dei Soci (art. 10).
I Revisori dei Conti esercitano il controllo sulla gestione
contabile dell’AIDI e in particolare vigilano sulla regolare
tenuta della contabilità sociale e sulla rispondenza del
rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle
scritture contabili e alle disposizioni di legge. I Revisori
dei Conti intervengono alle riunioni del Consiglio
Direttivo.
SEGRETARIO GENERALE E TESORIERE
Art. 22 -
Compiti del Segretario Generale e del Tesoriere:
Lo svolgimento della normale attività dell’AIDI è di
competenza del Segretario Generale.
Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, potrà avvalersi della
collaborazione di personale di concetto e d’ordine a seconda
del programma di lavoro da svolgere; al Segretario Generale
competono tutte le mansioni organizzative e le relazioni con
i Soci e i Terzi, con i poteri conferitigli dal Consiglio
Direttivo (art. 18).
Il Tesoriere è pure nominato dal Consiglio Direttivo su
proposta del Presidente; al Tesoriere compete la gestione
contabile dell’Associazione, la formazione dei rendiconti e
dei bilanci consuntivi di ciascun esercizio e la
preparazione dei bilanci preventivi da sottoporre al
Consiglio Direttivo.
Il Segretario Generale e il Tesoriere assistono alle
riunioni del Consiglio Direttivo.
FONDO SOCIALE, QUOTE E DURATA
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 23 -
Fondo Sociale:
Il Fondo dell’AIDI è costituito da:
a) quote annuali di associazione versate dai Soci
b) contributi volontari integrativi, sovvenzioni periodiche
e una tantum, sussidi, lasciti, donazioni, ecc.
c) eventuali proventi per prestazioni diverse, vendita di
pubblicazioni o altro
d) interessi, redditi e ogni altro provento.
Art. 24 -
Quote sociali:
Le quote sociali annue, stabilite dal Consiglio Direttivo
per ciascuna categoria di Soci (art. 4), dovranno essere
versate di norma entro il 1° trimestre di ogni anno.
Se il versamento non viene effettuato entro il 30 giugno
dell’anno di competenza, il Socio inadempiente potrà essere
segnalato come moroso al Consiglio Direttivo per i
provvedimenti del caso.
Art. 25 -
Durata dell’esercizio finanziario:
L’esercizio finanziario dell’AIDI ha inizio il 1° gennaio e
si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 26 -
Modalità per lo scioglimento:
Lo scioglimento dell’AIDI può essere proposto dal Consiglio
Direttivo, previa approvazione dei tre quarti dei componenti
del Consiglio Direttivo stesso, o richiesto mediante domanda
sottoscritta da almeno un quarto dei Soci.
Lo scioglimento viene deliberato dall’Assemblea Generale a
maggioranza qualificata (art. 12, sesto comma).
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea, su
proposta del Consiglio Direttivo, delibererà circa le
modalità della liquidazione e dell’assegnazione delle
eventuali attività. |
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