REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
(Presidenza, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti - Consiglio, maggio 2005)

Art. 1 : Durante l'ultima seduta del Consiglio Direttivo, prima dell'Assemblea elettiva, verrà determinato il numero massimo dei Consiglieri eleggibili, nei limiti di quanto disposto dagli artt. 17 e 18 dello Statuto. Potranno essere eletti solo i soci AIDI, in regola con il versamento delle quote sociali, che avranno presentato una richiesta di candidatura almeno 30 gg prima della data fissata per le elezioni, che verrà comunicata con congruo anticipo.

Art. 2 : Le richieste di candidatura dovranno essere inviate alla Segreteria Generale, presentate da venti Soci, collettivi o individuali, per il Presidente, dieci Soci per ogni Consigliere e dieci Soci per ogni componente il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 3 : Il Consiglio Direttivo nominerà il Comitato Elettorale, composto da tre Soci, che avrà il compito di raccogliere tutte le candidature che saranno pervenute, per elaborare la lista dei candidati eleggibili che sarà riportata nelle schede elettorali.

Art. 4 : Il Comitato Elettorale predisporrà la lista dei candidati alla Presidenza, sulla base delle candidature pervenute e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
Per la determinazione dei candidati eleggibili a componente del Consiglio Direttivo, il Comitato Elettorale provvederà ad esaminare le candidature che saranno pervenute suddivise per le categorie dei soci indicate nell'art.9 dello Statuto.
Per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Comitato Elettorale predisporrà la lista di coloro che sono candidati, sulla base delle candidature pervenute. Risulteranno eletti i primi cinque che avranno ricevuto il maggior numero di voti secondo il seguente criterio:
a) risulterà eletto Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il primo
b) risulteranno eletti Componenti effettivi il secondo ed il terzo
c) risulteranno eletti Componenti supplenti il quarto ed il quinto

Art. 5 : Nel caso di ex-aequo per l'elezione del Presidente si procederà ad un nuova votazione che potrà essere ripetuta nell'ambito della stessa Assemblea elettiva; nel caso di ulteriore ex-aequo, si procederà a fissare un nuova Assemblea.
Per le altre cariche, la discriminante sarà a favore del Socio iscritto da più tempo.

Art. 6 : All'atto della votazione, a ciascun socio verranno fornite le schede per le tre votazioni
- Presidente
- Componente del Consiglio Direttivo
- Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
nelle quali saranno indicati i nomi dei candidati ed il numero di quelli eleggibili. Per l'elezione del Consiglio Direttivo ciascun socio potrà attribuire un massimo di voti pari al 60% (sessanta per cento) del numero dei Consiglieri eleggibili.
Il Presidente dell'Assemblea nominerà tre scrutatori, anche fra persone estranee all'AIDI, che effettueranno lo scrutinio immediatamente dopo la votazione e compileranno il verbale delle risultanze ottenute.
 
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