
|
| |
| |
REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
(Presidenza, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti -
Consiglio, maggio 2005)
Art. 1 : Durante l'ultima seduta del Consiglio Direttivo,
prima dell'Assemblea elettiva, verrà determinato il numero massimo
dei Consiglieri eleggibili, nei limiti di quanto disposto dagli artt.
17 e 18 dello Statuto. Potranno essere eletti solo i soci AIDI, in
regola con il versamento delle quote sociali, che avranno presentato
una richiesta di candidatura almeno 30 gg prima della data fissata
per le elezioni, che verrà comunicata con congruo anticipo.
Art. 2 : Le richieste di candidatura dovranno essere inviate
alla Segreteria Generale, presentate da venti Soci, collettivi o
individuali, per il Presidente, dieci Soci per ogni Consigliere e
dieci Soci per ogni componente il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 3 : Il Consiglio Direttivo nominerà il Comitato
Elettorale, composto da tre Soci, che avrà il compito di raccogliere
tutte le candidature che saranno pervenute, per elaborare la lista
dei candidati eleggibili che sarà riportata nelle schede elettorali.
Art. 4 : Il Comitato Elettorale predisporrà la lista dei
candidati alla Presidenza, sulla base delle candidature pervenute e
risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di
voti.
Per la determinazione dei candidati eleggibili a componente del
Consiglio Direttivo, il Comitato Elettorale provvederà ad esaminare
le candidature che saranno pervenute suddivise per le categorie dei
soci indicate nell'art.9 dello Statuto.
Per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti,
il Comitato Elettorale predisporrà la lista di coloro che sono
candidati, sulla base delle candidature pervenute. Risulteranno
eletti i primi cinque che avranno ricevuto il maggior numero di voti
secondo il seguente criterio:
a) risulterà eletto Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
il primo
b) risulteranno eletti Componenti effettivi il secondo ed il terzo
c) risulteranno eletti Componenti supplenti il quarto ed il quinto
Art. 5 : Nel caso di ex-aequo per l'elezione del Presidente
si procederà ad un nuova votazione che potrà essere ripetuta
nell'ambito della stessa Assemblea elettiva; nel caso di ulteriore
ex-aequo, si procederà a fissare un nuova Assemblea.
Per le altre cariche, la discriminante sarà a favore del Socio
iscritto da più tempo.
Art. 6 : All'atto della votazione, a ciascun socio verranno
fornite le schede per le tre votazioni
- Presidente
- Componente del Consiglio Direttivo
- Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
nelle quali saranno indicati i nomi dei candidati ed il numero di
quelli eleggibili. Per l'elezione del Consiglio Direttivo ciascun
socio potrà attribuire un massimo di voti pari al 60% (sessanta per
cento) del numero dei Consiglieri eleggibili.
Il Presidente dell'Assemblea nominerà tre scrutatori, anche fra
persone estranee all'AIDI, che effettueranno lo scrutinio
immediatamente dopo la votazione e compileranno il verbale delle
risultanze ottenute. |
|
|
|
|
|